Statuto

Statuto approvato all’unanimità dall’Assemblea, Napoli 10 maggio 2013

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita un’associazione denominata “GRUPPO ITALIANO DI INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE” (GITISA), senza fini di lucro con sede operativa presso il Dipartimento al quale afferisce il Presidente del GITISA pro tempore.
La sede legale ed amministrativa è fissata presso (Politecnico di Milano, Dipartimento DICA, Via Leonardo da Vinci, 32, Roma- La Sapienza, altro)
Un eventuale trasferimento della sede legale  viene deliberato dall’Assemblea.

Art. 2 – Scopi e attività

Scopo del GITISA è quello di promuovere e coordinare lo sviluppo della ricerca di base ed applicata ed il coordinamento culturale dei programmi didattici, nonché lo scambio di informazione scientifica e didattica nei settori afferenti all’Ingegneria Sanitaria Ambientale.
Per conseguire tali scopi il GITISA esplica la sua attività mediante gruppi di lavoro, assemblee, congressi, simposi, incontri e pubblicazioni anche in cooperazione con altri gruppi nazionali e associazioni ed Enti scientifici, sia nazionali che esteri.
Il GITISA può anche strutturarsi in Aree di Ricerca.

Art. 3 – Categorie di soci

I Soci GITISA si distinguono in Ordinari, Juniores e Seniores.
a) Soci Ordinari. Possono essere Soci Ordinari  i docenti strutturati e in ruolo nel settore scientifico disciplinare ICAR/03. La domanda di adesione al Gruppo viene accolta dal Presidente. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale.
c) Soci Juniores. Sono i dottoranti, i titolari di assegno di ricerca o di borse post-doc e di tutte le forme non strutturate di attività temporanea, ma non occasionale, nel settore ICAR 03, presso un Ateneo italiano, nonché i tecnici laureati attivi con docenti del settore. La domanda di Associazione è presentata da un Socio ordinario, accolta dal Presidente e ratificata dalla Giunta. Essi partecipano all’attività culturale dell’Associazione senza diritto di voto in Assemblea.  I Soci Juniores non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La loro domanda di adesione è accolta dal Presidente e deve essere rinnovata annualmente.
e) Soci Seniores. Sono  docenti in pensione del S.S.D. ICAR/03. Essi partecipano all’attività culturale dell’Associazione senza diritto di voto in Assemblea.  I Soci Seniores non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La loro domanda di adesione è accolta dal Presidente e deve essere rinnovata annualmente.

Art. 4 – Organi del GITISA 

Sono organi del GITISA: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente.

Art. 5-Entrate e Quote sociali

Il GITISA è finanziato con le quote sociali e con le contribuzioni straordinarie.
La raccolta e la trasmissione delle quote sociali all’Ufficio di Presidenza può essere demandata ai Soci del GITISA presso i singoli Atenei.
La quota associativa annuale per le diverse categorie di soci è proposta dalla Giunta e approvata in Assemblea. La quota di associazione deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
Il versamento della quota, là dove previsto, è condizione necessaria per l’esercizio dei diritti conferiti per la specifica categoria di Socio.

Art. 6 – L’Assemblea

All’Assemblea Generale partecipano i Soci ordinari, juniores e seniores. Hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.
Sono compiti dell’Assemblea:
– l’elezione del Presidente e della Giunta;
– l’individuazione dei settori di ricerca e le proposte di modifica della declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare di Ingegneria Sanitaria Ambientale;
– la determinazione della quota sociale;
– approvare il rendiconto annuale consuntivo economico e patrimoniale e il preventivo;
– deliberare su ogni modifica di Statuto;
– deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione e sulle direttive di ordine generale, proposte dalla Giunta;
– deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno per la discussione della relazione sullo stato di ricerca e della didattica di cui al successivo Art. 7) e della relazione del Presidente.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno, con preavviso di almeno due mesi.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su iniziativa personale o su richiesta di un numero di Soci non inferiore a 1/3 del totale.
E’ ammessa la partecipazione per delega all’Assemblea. Ogni socio con diritto di voto non potrà avere più di tre deleghe.
Per le elezioni dei componenti della Giunta le votazioni possono essere effettuate anche per corrispondenza; in tal caso non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i professori Ordinari a tempo pieno del GITISA, dura in carica tre anni e non può essere rieletto.
Il Presidente del GITISA:
– dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio
– presiede l’Assemblea e la Giunta;
– riferisce all’Assemblea sull’attività del GITISA;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi;
– cura la diffusione dell’informazione fra i Soci del GITISA;
– sovrintende all’amministrazione dei fondi del GITISA derivanti da quote sociali e contribuzioni e redige annualmente, con il supporto del Tesorier e della Giunta, un rendiconto finanziario;
– mantiene i rapporti con gli organi istituzionali (Ministero, CUN, ANVUR, ecc.)
Per un agevole svolgimento dei suoi compiti il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, due Vice-Presidenti, un Segretario e il Tesoriere.
Il Presidente può dotarsi di una  Segreteria permanente di supporto alla sua attività istituzionale, senza oneri per l’Associazione. Tale struttura decade con la nomina del nuovo Presidente pro-tempore.

Art. 8 – La Giunta

La Giunta è costituita:
– dal Presidente;
– da due rappresentanti per ognuna delle categorie di docenti (Ordinari, Associati e Ricercatori confermati),  eletti in Assemblea dai componenti delle rispettive categorie rappresentate; essi sono rieleggibili.
La Giunta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno 4 dei suoi membri.
Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In particolare sono compiti della Giunta:
– la formulazione delle esigenze e delle osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della didattica quali emergono dalle diverse sedi;
– la redazione della relazione annuale sull’attività svolta dal GITISA e sulle linee di sviluppo auspicabili per la ricerca e per la didattica;
– la promozione dello sviluppo della ricerca e della didattica, tramite lo scambio di conoscenze e l’organizzazione di incontri fra i docenti e i ricercatori del GITISA;
– la promozione di iniziative di collaborazione didattiche e scientifiche internazionali;
– la diffusione delle risultanze scientifiche dei lavori in qualsiasi forma pubblicati; –
– l’esame e l’approvazione del rendiconto finanziario annuale del Presidente;
– l’individuazione e la scelta delle iniziative cui destinare le risorse finanziarie disponibili.

Art. 9 – Gruppi di lavoro

Per lo sviluppo di tematiche di ricerca o di didattica che richiedano speciali esigenze di coordinamento e di collaborazione tra i Soci impegnati, è possibile l’attivazione di gruppi ad hoc che si danno un particolare regolamento interno.
Per l’attivazione di un gruppo e dei relativi regolamenti è richiesta l’approvazione della Giunta, che può promuovere le eventuali modifiche successive.

Art. 10 – Modifiche di Statuto

Le proposte di modifiche dello Statuto vengono deliberate dalla Giunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti e sono approvate dall’Assemblea
Per approvare le modifiche di Statuto occorre la maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto.
Le votazioni per approvare le modifiche d Statuto possono tenersi anche per via informatica.

Art.11 – Scioglimento

L’ Associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto dalla Giunta ai Soci in qualsiasi momento.
Per approvare la proposta di scioglimento del GITISA occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; le votazioni possono tenersi anche via informatica.
Deliberato lo scioglimento del GITISA, la Giunta nomina due o più liquidatori e delibera a maggioranza dei due terzi in ordine alla devoluzione del patrimonio del GITISA.

Art. 12 – Regolamento

La Giunta provvede a formulare proposte all’Assemblea per eventuali aggiornamenti del Regolamento per le norme di attuazione del presente Statuto.